Regio decreto 2111/1934
Art. 9 — Sono soci effettivi: tutti gli ufficiali in S
Art. 9. Sono soci effettivi: tutti gli ufficiali in S. P. E. dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Regia guardia di finanza, e gli ufficiali residenti in Roma della M.V.S.N.
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