Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2111/1934Art. 9
Regio decreto 2111/1934

Art. 9 — Sono soci effettivi: tutti gli ufficiali in S

ELI /it/regio-decreto/1934/10/18/2111/art/9parte di Regio decreto 2111/1934
Art. 9. Sono soci effettivi: tutti gli ufficiali in S. P. E. dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Regia guardia di finanza, e gli ufficiali residenti in Roma della M.V.S.N.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2111/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 8 Art. 10 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.