Regio decreto 2111/1934
Art. 8 — Sono soci onorari: a) i Reali Principi; b) i Ministri, e i Sottosegretari di Stato, in carica; c) i generali …
Art. 8. Sono soci onorari: a) i Reali Principi; b) i Ministri, e i Sottosegretari di Stato, in carica; c) i generali che furono presidenti del Circolo; d) quelle altre personalita' che, a parere della Presidenza del Circolo, abbiano acquistato segnalati titoli di benemerenze presso il Circolo stesso. Possono essere nominati soci onorari, quando ne facciano domanda, i Grandi ufficiali dello Stato, delle prime due categorie.
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