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Regio decreto 2111/1934

Art. 20 — Il presidente del Circolo ha facolta' di invitare gli ufficiali esteri, di passaggio a Roma, a frequentare le…

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Art. 20. Il presidente del Circolo ha facolta' di invitare gli ufficiali esteri, di passaggio a Roma, a frequentare le sale del Circolo come pure potra' consentire la frequenza del Circolo stesso a persone di famiglia dei soci, con le norme che saranno fissate dal regolamento interno.

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