Regio decreto 2111/1934
Art. 19 — L'Obbligo dell'Associazione per i soci aggregati dura per un anno dalla data di iscrizione a socio
Art. 19. L'Obbligo dell'Associazione per i soci aggregati dura per un anno dalla data di iscrizione a socio. L'obbligo s'intende successivamente rinnovato per un altro anno, se non e' comunicata rinuncia per iscritto almeno un mese prima della scadenza. E' in facolta' del presidente del Circolo di sciogliere il socio dall'obbligo annuale, quando questi ne faccia domanda motivata e qualora le ragioni addotte siano tali da giustificare l'eccezionale provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2111/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.