Regio decreto 2111/1934
Art. 14 — Tutti i soci effettivi in S.P.E
Art. 14. Tutti i soci effettivi in S.P.E. meno gli ufficiali della M.V.S.N. non residenti in Roma, versano la seguente quota mensile: ufficiali inferiori e gradi corrispondenti L. 1 ufficiali superiori e gradi corrispondenti » 2 ufficiali generali e gradi corrispondenti » 3 Tutti i soci effettivi residenti in Roma versano inoltre, la seguente quota mensile: ufficiali inferiori e gradi corrispondenti L. 4 ufficiali superiori e gradi corrispondenti » 5 ufficiali generali e gradi corrispondenti » 6 i soci aggregati versano una quota mensile di » 5
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