Regio decreto 2111/1934
Art. 13 — La tassa di ammissione e' di L
Art. 13. La tassa di ammissione e' di L. 100, pagabile in 20 rate mensili. Per gli ufficiali di cui all'art. 10, la tassa di ammissione e' ridotta a L. 50 da versare in 10 rate mensili da L. 5. Sono esenti da detta tassa: a) i soci onorari; b) gli ufficiali non in S.P.E. soci effettivi del circolo ufficiali di presidio di Roma olla data 1° ottobre 1934.
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