Regio decreto 1169/1934
Art. 72 — I comandanti dei carabinieri reali conferiscono giornalmente coi prefetti e coll'autorita' di P
Art. 72. I comandanti dei carabinieri reali conferiscono giornalmente coi prefetti e coll'autorita' di P. S., quando non ne siano impediti da motivi di servizio, e coll'autorita' militare giudiziaria ogni qualvolta l'interesse del servizio lo consigli. In tali conferenze le predette autorita' ed i comandanti dei carabinieri reali si scambiano le occorrenti comunicazioni per tutto quanto si riferisce all'andamento dell'ordine della pubblica sicurezza, senza che niuno pero' resti dispensato dalle prescritte relazioni o richieste per iscritto. A tal uopo i comandanti di divisione devono recarsi presso il prefetto ed i comandanti di compagnia - o di tenenza, ove non esista comando di compagnia - presso il questore. I comandanti di tenenza mantengono i necessari contatti con i funzionari degli uffici distaccati di P. S. delle rispettive residenze.
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