Regio decreto 1169/1934
Art. 71 — Per le informazioni da richiedersi all'estero, i comandi d'ufficiale debbono rivolgersi, per il tramite dei c…
Art. 71. Per le informazioni da richiedersi all'estero, i comandi d'ufficiale debbono rivolgersi, per il tramite dei comandi di divisione dell'arma, al ministero degli affari esteri,
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