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Regio decreto 1169/1934

Art. 51 — Gli ufficiali dei carabinieri reali hanno le stesse attribuzioni e prerogative degli ufficiali di pubblica si…

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Art. 51. Gli ufficiali dei carabinieri reali hanno le stesse attribuzioni e prerogative degli ufficiali di pubblica sicurezza ad eccezione delle mansioni di polizia prettamente amministrativa. Quando, nella esplicazione di mansioni inerenti all'esercizio di funzioni devolute dalle leggi di polizia agli ufficiali di P. S. concorrono contemporaneamente ufficiali dei carabinieri reali e funzionari di P. S., la direzione del servizio e' demandata a questi ultimi. I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali sono agenti di P. S.

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