Regio decreto 1169/1934
Art. 50 — Gli ufficiali ed i sottufficiali dei carabinieri reali sono ufficiali di polizia giudiziaria; gli appuntati e…
Art. 50. Gli ufficiali ed i sottufficiali dei carabinieri reali sono ufficiali di polizia giudiziaria; gli appuntati ed i carabinieri sono agenti di polizia giudiziaria. In tale qualita' adempiono verso le autorita' giudiziarie agli obblighi che loro incombono, osservate le disposizioni che regolano i propri rapporti interni di dipendenza gerarchica. Forniscono altresi' alle autorita' stesse tutte le informazioni che loro venissero richieste nell'interesse della giustizia.
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