Regio decreto 1169/1934
Art. 48 — I sottufficiali della scuola centrale e della legione allievi, in servizio presso i rispettivi battaglioni e …
Art. 48. I sottufficiali della scuola centrale e della legione allievi, in servizio presso i rispettivi battaglioni e gruppo squadroni od adibiti ad incarichi ed impieghi speciali, adempiono alle attribuzioni rispettivamente fissate dal regolamento di disciplina militare e comuni a tutti i sottufficiali del regio esercito. I sottufficiali della compagnia comando di ogni legione, oltre a disimpegnare i loro speciali incarichi, debbono coadiuvare il maresciallo maggiore addetto alla compagnia comando nelle attribuzioni del servizio di caserma.
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