Regio decreto 1169/1934
Art. 47 — I marescialli maggiori comandanti di sezione, i sottufficiali dei battaglioni o gruppi squadroni in servizio …
Art. 47. I marescialli maggiori comandanti di sezione, i sottufficiali dei battaglioni o gruppi squadroni in servizio territoriale quelli addetti agli uffici, ancorche' in servizio sedentario, ed i comandanti di stazione, hanno gli obblighi e le attribuzioni stabilite dagli speciali regolamenti per l'arma dei carabinieri reali dei comandi territoriali.
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