Regio decreto 1169/1934
Art. 34 — I generali di brigata ispettori di zona: a) esercitano l'alta vigilanza sulla disciplina e sull'andamento del…
Art. 34. I generali di brigata ispettori di zona: a) esercitano l'alta vigilanza sulla disciplina e sull'andamento del servizio d'istituto nelle legioni ed altre unita' dei carabinieri reali della rispettiva zona; b) propongono al comando generale i provvedimenti necessari per assicurare la regolarita' del funzionamento dei dipendenti reparti dell'arma e tengono informato il comando generale stesso del loro andamento e delle loro necessita'; c) indirizzano e consigliano i comandanti direttamente dipendenti e quelli in sottordine intervenendo, quando sia il caso, con provvedimenti intesi a imprimere buona direzione ad ogni ramo del servizio; d) si assicurano che i reparti dipendenti siano ben preparati a disimpegnare le attribuzioni che ad essi competono in caso di mobilitazione e che le relative predisposizioni siano tenute costantemente al corrente con le direttive superiori ed ispirate, per la loro esecuzione, a criteri di rapidita' e di praticita'; e) vigilano sui servizi eseguiti dai riparti dipendenti e ne controllano gli scopi e la forza impiegata in relazione ai compiti; rivolgono in merito le proposte del caso al comando generale dell'arma ed alle altre autorita' competenti. Si assicurano inoltre che nei singoli comandi ed uffici dipendenti non sia impiegato personale numericamente superiore a quello strettamente indispensabile al loro funzionamento; f) presiedono all'istruzione ed all'addestramento professionale degli ufficiali, sottufficiali e militari dei reparti dipendenti, rivolgendo particolare attenzione alla preparazione dei tenenti nuovi ammessi nell'arma; g) disimpegnano quegli speciali incarichi che, per fatti di particolare importanza, il ministero dell'interno richiedesse di affidare loro; h) dietro particolare incarico che il comando generale dovesse - per richiesta del ministero della guerra o di quello dell'interno - loro affidare, per speciali esigenze militari, di pubblica sicurezza o di ordine pubblico, eventualmente provvedono - di concerto con le autorita' militari o con il prefetto competente - anche al coordinamento dei servizi dell'arma nel territorio delle dipendenti legioni ed alla ripartizione del personale ad esse assegnato, per straordinari compiti d'istituto.
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