Regio decreto 1169/1934
Art. 33 — I generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri reali dipendono direttamente dal comandante generale …
Art. 33. I generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri reali dipendono direttamente dal comandante generale dell'arma, per quanto concerne le attribuzioni specificate negli articoli seguenti. Per quanto riguarda invece l'osservanza delle disposizioni disciplinari che, all'infuori dello speciale servizio loro d'istituto, i carabinieri reali hanno in comune con le altre truppe del regio esercito, dipendono personalmente dal comandante del corpo d'armata che ha giurisdizione sulla localita' di loro sede. Essi corrispondono direttamente coi comandi di corpo di armata e di divisione militare territoriale per i compiti di carattere militare affidati ai comandi dell'arma dei carabinieri reali che hanno sede nel rispettivo territorio.
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