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Regio decreto 1169/1934

Art. 23 — Il reclutamento degli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali si effettua: 1° per mezzo di assegnazi…

ELI /it/regio-decreto/1934/06/14/1169/art/23parte di Regio decreto 1169/1934
Art. 23. Il reclutamento degli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali si effettua: 1° per mezzo di assegnazione degli iscritti di leva che, avendone le qualita' richieste, desiderano prestare servizio nell'arma contraendo gli speciali obblighi di ferma; 2° per mezzo di arruolamenti volontari; 3° per ammissione a contrarre nuovi obblighi di servizio dei militari dell'arma che hanno ultimato la loro ferma, mediante concessione di rafferme triennali od annuali; 4° per riammissioni in servizio di militari dell'arma, di altre armi, della regia marina e della regia aeronautica in congedo, sempreche' celibi o vedovi senza prole; 5° eccezionalmente, con passaggio volontario o d'ufficio - come carabinieri e carabinieri ausiliari - dei militari sotto le armi appartenenti ad altri corpi dell'esercito previe speciali disposizioni da emanarsi, di volta in volta, dal ministero della guerra.

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