Regio decreto 1169/1934
Art. 22 — I posti vacanti negli ufficiali subalterni sono devoluti per un terzo ai sottufficiali dell'arma che abbiano …
Art. 22. I posti vacanti negli ufficiali subalterni sono devoluti per un terzo ai sottufficiali dell'arma che abbiano compiuto, con esito favorevole, regolare corso di studi per la nomina a sottotenente presso l'accademia militare di fanteria e cavalleria ed apposito corso tecnico-professionale presso la scuola centrale carabinieri reali. Gli altri due terzi sono occupati da tenenti provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, la cui idoneita' sia stata preventivamente riconosciuta in apposito corso di abilitazione tecnico-professionale.
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