Regio decreto 383/1934
Art. 97 — Le deliberazioni del Podesta', escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' adottati e …
Art. 97. Le deliberazioni del Podesta', escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' adottati e perfezionati con le approvazioni di legge, devono essere trasmesse in duplice copia al Prefetto, che ne accusa ricevuta. Il Prefetto munisce di visto di esecutivita' le deliberazioni che non siano soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sempreche' le riconosca regolari. In Caso contrario puo' pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimita' o ricusarne l'approvazione per motivi di merito. Indipendentemente dal visto di esecutivita', le deliberazioni per le quali non sia richiesta speciale approvazione, autorizzazione o parere, diventano esecutive dopo trascorsi venti giorni da quello in cui sono pervenute alla Prefettura senza che questa abbia comunque interloquito. E' in facolta' del Prefetto di richiedere, quando lo ritenga opportuno, la trasmissione anche delle deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' adottati. In tal caso si applicano a dette deliberazioni le norme di cui al comma secondo, terzo e quarto del presente articolo.
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