Regio decreto 383/1934
Art. 96 — Ogni comune ha un servizio di tesoreria
Art. 96. Ogni comune ha un servizio di tesoreria. Ove il comune non abbia un tesoriere speciale, l'esattore delle imposte dirette deve assumere l'esazione delle entrate e il pagamento delle spese a norma della legge sulla riscossione di tali imposte.
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