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Regio decreto 383/1934

Art. 6 — Il Governo ha facolta', in qualunque tempo, di annullare, di ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di S…

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Art. 6. Il Governo ha facolta', in qualunque tempo, di annullare, di ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti generali o speciali. Contro il decreto Reale e' sempre ammesso il ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Re.

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