Regio decreto 383/1934
Art. 5 — Salvo che la legge non disponga altrimenti, contro i provvedimenti delle autorita' governative inferiori e' a…
Art. 5. Salvo che la legge non disponga altrimenti, contro i provvedimenti delle autorita' governative inferiori e' ammesso ricorso in via gerarchica alle autorita' superiori. Il ricorso gerarchico puo' essere sperimentato solo da chi vi abbia interesse, e non e' piu' ammesso dopo trascorsi trenta giorni dalla data della notificazione o comunicazione amministrativa, o da quando l'interessato abbia avuto comunque piena cognizione del provvedimento. L'autorita' adita, qualora non creda di comunicare d'ufficio il ricorso ai controinteressati, ordina che il ricorso stesso venga notificato a costoro, a cura del ricorrente, nel termine da essa stabilito, sospendendo la pronuncia, finche' non consti della eseguita notificazione. Nel termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso, gli interessati possono presentare all'autorita' cui e' diretto le loro deduzioni. Trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso, senza che l'autorita' adita abbia provveduto, il ricorrente puo' chiedere, con istanza alla stessa notificata, che il ricorso venga deciso. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione di tale istanza, senza che sia intervenuta alcuna decisione, il ricorso si intende, a tutti gli effetti di legge, come rigettato. I ricorsi gerarchici al Governo, da qualunque legge previsti, sono decisi con provvedimento definitivo del Ministro, salvo che si tratti di ricorsi contro provvedimenti ministeriali o che la legge disponga diversamente.
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