Regio decreto 383/1934
Art. 49 — Il Podesta' ed il vice-podesta' possono essere sospesi con decreto del Prefetto per inosservanza dei doveri d…
Art. 49. Il Podesta' ed il vice-podesta' possono essere sospesi con decreto del Prefetto per inosservanza dei doveri di ufficio o per motivi di ordine pubblico. Per gli stessi motivi il Podesta' puo' essere revocato con decreto Reale ed il vice-podesta' con decreto del Ministro dell'Interno. Contro i provvedimenti di sospensione o di revoca non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.
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