Regio decreto 383/1934
Art. 48 — Il vice-podesta' coadiuva il Podesta' e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento
Art. 48. Il vice-podesta' coadiuva il Podesta' e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento. Nei comuni ove non esiste il vice-podesta', il Podesta' puo' affidare l'incarico di sostituirlo ad un consultore. Quando manchi anche la consulta, il Podesta' puo' affidare l'incarico di sostituirlo ad un cittadino, residente nel comune, che abbia i requisiti per la nomina a consultore. La nomina del delegato deve essere approvata dal Prefetto. Prima di entrare in funzione il delegato presta giuramento a norma dell'articolo 45.
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