Regio decreto 383/1934
Art. 374 — Valgono per i dipendenti del governatorato, nella parte applicabile, le disposizioni dei capi 2° e 3° del tit…
Art. 374. Valgono per i dipendenti del governatorato, nella parte applicabile, le disposizioni dei capi 2° e 3° del titolo V della presente legge. Le facolta' conferite al Prefetto in materia disciplinare sono esercitate dal Governatore. E' parimenti attribuita al Governatore la competenza a provvedere alla dispensa di cui all'articolo 248. Per i dipendenti del governatorato la censura viene applicata dal segretario generale e contro tale provvedimento e' ammesso ricorso al Governatore entro dieci giorni dalla notifica.
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