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Regio decreto 383/1934

Art. 373 — Si applicano ai messi del governatorato di Roma le disposizioni dell'articolo 273, escluso l'obbligo della ap…

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Art. 373. Si applicano ai messi del governatorato di Roma le disposizioni dell'articolo 273, escluso l'obbligo della approvazione della nomina da parte del Prefetto.

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