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Regio decreto 383/1934

Art. 338 — Gli amministratori straordinari dei comuni, delle provincie e dei consorzi hanno gli stessi poteri degli orga…

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Art. 338. Gli amministratori straordinari dei comuni, delle provincie e dei consorzi hanno gli stessi poteri degli organi ordinari che sostituiscono, e sono sottoposti, per quanto attiene alla vigilanza e alla tutela, alle stesse regole.

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