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Regio decreto 383/1934

Art. 337 — Quando la legge non disponga altrimenti, la facolta' di approvazione conferita all'autorita' incaricata dell'…

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Art. 337. Quando la legge non disponga altrimenti, la facolta' di approvazione conferita all'autorita' incaricata dell'esercizio della vigilanza o della tutela, non consente di adottare di ufficio provvedimenti diversi da quelli deliberati dall'amministrazione.

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