Regio decreto 383/1934
Art. 275 — Le adunanze delle consulte, dei rettorati, delle assemblee e dei consigli direttivi dei consorzi non sono pub…
Art. 275. Le adunanze delle consulte, dei rettorati, delle assemblee e dei consigli direttivi dei consorzi non sono pubbliche. Per la validita' di esse e' necessario l'intervento di almeno la meta' dei membri assegnati a ciascun collegio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Nelle votazioni palesi dei rettorati, delle assemblee e dei consigli direttivi dei consorzi, a parita' di voti, prevale il voto del presidente. Alle adunanze assiste, rispettivamente, il segretario del comune, della provincia o del consorzio.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 383/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.