Regio decreto 383/1934
Art. 274 — Salvo che non sia disposto altrimenti, i comuni e le provincie sono tenuti a compiere senza corrispettivo gli…
Art. 274. Salvo che non sia disposto altrimenti, i comuni e le provincie sono tenuti a compiere senza corrispettivo gli atti che siano loro commessi dalla legge nell'interesse generale.
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