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Regio decreto 383/1934

Art. 265 — L'azione per far valere la responsabilita' nei casi previsti agli articoli 261, 263 e 264, per quanto si rife…

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Art. 265. L'azione per far valere la responsabilita' nei casi previsti agli articoli 261, 263 e 264, per quanto si riferisce ai danni, e' di competenza dell'autorita' giudiziaria e si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

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