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Regio decreto 383/1934

Art. 264 — L'accertamento dei danni arrecati ai comuni, alle provincie od ai consorzi, con dolo o colpa grave, dai rispe…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/264parte di Regio decreto 383/1934
Art. 264. L'accertamento dei danni arrecati ai comuni, alle provincie od ai consorzi, con dolo o colpa grave, dai rispettivi amministratori od impiegati, e' fatto, in via amministrativa, d'ufficio o sopra richiesta dell'autorita' di vigilanza, dalla Giunta provinciale amministrativa, che dichiara quali persone ne appariscano responsabili e per quale ammontare. Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa non pregiudicano le ragioni dell'ente e quelle degli amministratori e degli impiegati, ma valgono ad ottenere dalla autorita' giudiziaria provvedimenti conservativi. Il tribunale in camera di consiglio puo' anche autorizzare l'iscrizione ipotecaria sui beni delle persone indicate come responsabili. Tuttavia i provvedimenti suaccennati cessano di avere efficacia se, entro il termine di due anni dalla loro emanazione, non sia proposta, azione giudiziaria contro i dichiarati responsabili. La domanda pei provvedimenti conservativi e per l'iscrizione ipotecaria, nonche' l'azione giudiziaria per responsabilita', puo' essere promossa dall'autorita' di vigilanza, quando l'ente che si presume danneggiato, nonostante l'invito dell'autorita' medesima, ometta di provvedere. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli amministratori e agli impiegati delle istituzioni amministrate o dipendenti dai comuni, dalle provincie e dai consorzi.

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