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Regio decreto 383/1934

Art. 192 — In caso di vacanza del posto di segretario, e fino a quando non possa provvedersi alla nomina del titolare, i…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/192parte di Regio decreto 383/1934
Art. 192. In caso di vacanza del posto di segretario, e fino a quando non possa provvedersi alla nomina del titolare, il Ministro dell'Interno o il Prefetto, secondo la rispettiva competenza, ha facolta' di nominare un reggente fornito dei titoli e dei requisiti richiesti per la nomina a segretario. Il Prefetto ha facolta' di affidare la reggenza dei posti vacanti di grado 7° e 8° a segretari titolari di comuni viciniori. Qualora, per i posti vacanti di grado 7° e 8°, non sia possibile provvedere a norma dei due comma precedenti, il Prefetto puo' affidare l'incarico a persona fornita dei requisiti di cui all'articolo 175, o, col consenso del Regio provveditore agli studi, ad un insegnante delle locali scuole elementari, al quale verra' corrisposto un compenso mensile non superiore ad un terzo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, stabiliti per il segretario titolare del comune stesso, esclusa qualsiasi indennita'. Per la nomina del reggente, ai sensi del presente articolo non e' prescritto alcun limite massimo di eta'. Il segretario, cui sia stata affidata una reggenza, presta la promessa solenne di cui all'articolo 187.

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