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Regio decreto 383/1934

Art. 191 — In caso di assenza o impedimento del segretario comunale, il Prefetto, sentiti i Podesta' dei comuni interess…

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Art. 191. In caso di assenza o impedimento del segretario comunale, il Prefetto, sentiti i Podesta' dei comuni interessati, puo' chiamare temporaneamente a sostituirlo altro segretario della provincia, fissandone la retribuzione in misura non superiore ai due terzi dello stipendio iniziale e del supplemento di servizio attivo inerente al grado del segretario da sostituire.

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