Regio decreto 383/1934
Art. 160 — Il concorso degli enti nelle spese consorziali e' fissato d'accordo, tenendo conto di ogni elemento utile a d…
Art. 160. Il concorso degli enti nelle spese consorziali e' fissato d'accordo, tenendo conto di ogni elemento utile a determinare l'interesse concreto di ciascuno di essi. In mancanza di altri elementi atti a stabilire tale interesse, il concorso, per i comuni, e' determinato, di regola, in ragione complessa della popolazione e del contingente principale dell'imposta fondiaria. Se del consorzio fa parte la provincia, il suo contributo non puo' essere inferiore al quarto della spesa complessiva. In caso di disaccordo, il concorso di ciascun ente e' determinato dall'autorita' competente a costituire il consorzio.
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