Regio decreto 383/1934
Art. 159 — Ogni consorzio ha un'assemblea consorziale, un consiglio direttivo ed un presidente
Art. 159. Ogni consorzio ha un'assemblea consorziale, un consiglio direttivo ed un presidente. Ha inoltre un segretario nominato dall'assemblea consorziale. Col consenso dell'amministrazione interessata, le funzioni di segretario possono essere affidate al segretario o ad altro impiegato della provincia o di uno dei comuni che fanno parte del consorzio. Ove occorra, il consorzio potra' assumere personale proprio, oppure avvalersi col consenso delle rispettive amministrazioni, dell'opera di quello dipendente dagli enti consorziati. Le nomine sono fatte dal consiglio direttivo. Il personale assunto direttamente dai consorzi costituiti per una durata non inferiore ai dieci anni e' tenuto ad iscriversi agli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, secondo le norme stabilite per i dipendenti dei comuni e delle provincie.
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