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Regio decreto 383/1934

Art. 133 — Il Preside: 1° rappresenta l'amministrazione della provincia e ne firma gli atti; 2° sta per essa in giudizio…

ELI /it/regio-decreto/1934/03/03/383/art/133parte di Regio decreto 383/1934
Art. 133. Il Preside: 1° rappresenta l'amministrazione della provincia e ne firma gli atti; 2° sta per essa in giudizio, sia come attore, sia come convenuto; 3° convoca e presiede il rettorato e provvede all'esecuzione delle deliberazioni da esso adottate; 4° prepara il bilancio annuale; 5° vigila sugli uffici e sugli impiegati e salariati provinciali; 6° nomina gli Impiegati degli uffici e delle istituzioni provinciali, che non abbiano funzioni direttive e che non siano capi di ripartizione ed adotta, nei loro riguardi, ogni altro provvedimento previsto dalla legge; 7° applica agli impiegati aventi funzioni direttive ed ai capi ripartizione la censura e la riduzione dello stipendio; 8° nomina, sospende e revoca i salariati della provincia; 9° stipula i contratti resi obbligatori per legge e deliberati in massima dal rettorato, determinandone le condizioni ed assiste agli incanti; 10° procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali; 11° fa gli atti conservativi dei diritti della provincia e promuove le azioni possessorie e quelle altre, il cui valore non eccede le lire 5.000; 12° delibera lo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, lo storno da un articolo all'altro della stessa categoria, nonche' l'erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o per servizi in economia; 13° preleva le somme dal fondo di riserva e le iscrive alle varie categorie; 14° compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del rettorato; 15° rende conto al rettorato annualmente della sua amministrazione; 16° raccoglie ogni anno, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia e le sottopone tanto al rettorato quanto al Prefetto, con le forme determinate dai regolamenti generali; 17° da' il suo parere al Prefetto ogni volta che ne sia richiesto, ed in genere compie nell'interesse della provincia tutti gli atti che non siano espressamente riservati alla competenza del rettorato.

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