Regio decreto 383/1934
Art. 132 — Sono sottoposti all'amministrazione provinciale: 1° i beni e le attivita' patrimoniali della provincia; 2° le…
Art. 132. Sono sottoposti all'amministrazione provinciale: 1° i beni e le attivita' patrimoniali della provincia; 2° le istituzioni pubbliche ordinate a favore della provincia; 3° i fondi e sussidi messi a disposizione della provincia dalle leggi speciali; 4° gli interessi dei diocesani quando questi siano chiamati a sopperire a qualche spesa per la diocesi, a termini di legge.
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