Regio decreto 383/1934
Art. 128 — Quando un membro del rettorato sia contemporaneamente Podesta', vice-podesta', consultore comunale o membro d…
Art. 128. Quando un membro del rettorato sia contemporaneamente Podesta', vice-podesta', consultore comunale o membro di istituti di assistenza e beneficenza e di culto esistenti nella provincia, non puo' ne' votare, ne' intervenire alle adunanze, nelle quali si tratti di affari che interessino l'amministrazione alla quale appartiene. La stessa disposizione e' applicabile a tutti coloro che hanno od abbiano avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni del rettorato.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 383/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.