Regio decreto 383/1934
Art. 127 — Le adunanze del rettorato sono ordinarie e straordinarie
Art. 127. Le adunanze del rettorato sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei mesi di aprile e settembre; le seconde ogni qual volta lo ritenga necessario il Preside o il Prefetto. Le convocazioni sono fatte dal Preside mediante avvisi scritti, da consegnarsi e domicilio ai singoli rettori almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi d'urgenza basta che gli avvisi siano consegnati 24 ore prima. L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattare e sara' sempre comunicato al Prefetto.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 383/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.