Regio decreto 383/1934
Art. 109 — Qualora il contravventore non siasi presentato innanzi al Podesta' nel termine prescritto, ovvero, pure essen…
Art. 109. Qualora il contravventore non siasi presentato innanzi al Podesta' nel termine prescritto, ovvero, pure essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione e' trasmesso, a cura del Podesta', al pretore per il procedimento penale. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Podesta' a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta. Il decreto di condanna e' notificato con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il termine per la opposizione, il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge. Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto e' dovuto un solo diritto a norma delle tariffe sugli atti degli ufficiali giudiziari.
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