Regio decreto 383/1934
Art. 108 — Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione, a termini dell'articolo precedente, e la contravvenzione s…
Art. 108. Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione, a termini dell'articolo precedente, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi, entro dieci giorni dalla contestazione, puo' chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Podesta' entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita dalla legge. Se la contravvenzione non e' stata contestata personalmente il verbale di accertamento e' notificato al colpevole con l'avvertenza che egli puo' presentarsi, entro dieci giorni dalla notificazione, innanzi al Podesta' per fare domanda di obiezione, ai sensi del comma precedente. Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danni ai terzi, il Podesta', sentito il danneggiato, che puo' invitare a comparire innanzi a lui assieme al contravventore, ha facolta' di non accogliere la domanda di oblazione qualora il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato. Salva l'applicazione dell'articolo 55, il Podesta', qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al comune, puo' subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso infruttuosamente questo termine, la domanda e' respinta e, in caso di condanna, il Podesta' puo' ordinare l'esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita nell'articolo 55.
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