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Regio decreto 1740/1933

Art. 58 — Segnalamento acustico degli autoveicoli

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/58parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 58. Segnalamento acustico degli autoveicoli. Ogni autoveicolo, compresi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 54, deve essere fornito per le segnalazioni acustiche di una tromba a forte suono; e' consentito fuori degli abitati l'impiego di apparecchi ausiliari di segnalazione. Gli automobili in servizio pubblico di linee automobilistiche debbono avere un dispositivo di segnalazione acustica speciale. Per gli automobili adibiti in servizio pubblico su linee urbane e' ammesso l'impiego di campane del tipo tramviario. E' proibito ai conducenti di servirsi, senza necessita' inerenti alla circolazione, nelle citta' e nei villaggi, delle segnalazioni acustiche. Chi circoli con autoveicolo non munito degli apparecchi di segnalazione acustica, il cui uso e' obbligatorio a norma del presente articolo, e' punito con l'ammenda da lire duecento a lire cinquecento. Il contravventore alle disposizioni del secondo capoverso del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire duecento. Se la trasgressione avviene nelle ore notturne, l'ammenda e' raddoppiata.

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