Regio decreto 1740/1933
Art. 57 — Motori degli autoveicoli
Art. 57. Motori degli autoveicoli. Ogni autoveicolo, compresi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 54, deve portare impresso o in rilievo, in un punto facilmente visibile, sul motore e sul telaio la marca della casa costruttrice, nonche' il tipo ed il numero di identificazione del motore e del telaio stesso. Nei casi in cui manchi o non sia leggibile sul motore o sul telaio il numero di identificazione, dovra' essere punzonato sul motore o sul telaio, all'atto del collaudo o del rilascio dell'autorizzazione a circolare, un numero distintivo d'ufficio, il quale verra' preceduto e seguito da due marchi con punzone del Circolo collaudatore. Gli estremi di tale numero saranno riportati sulla licenza di circolazione o sull'autorizzazione alla circolazione. Chiunque contraffa', altera ovvero cancella, o rende comunque illeggibile il numero di identificazione del motore o del telaio e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a lire tremila.
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