Regio decreto 1740/1933
Art. 5 — Licenze
Art. 5. Licenze. La licenza per gli atti indicati nel precedente capo e quella per la costruzione di abbeveratoi e' data dal Capo del Compartimento per la viabilita' se si tratti di strade statali fatta eccezione per i tratti attraversanti l'abitato, e dall'Ente cui le strade appartengono in ogni altro caso.
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