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Regio decreto 1740/1933

Art. 4 — Diramazioni e accessi

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/4parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 4. Diramazioni e accessi. Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, senza preventiva licenza della competente Autorita'. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a lire mille. Chi ha ottenuto la predetta licenza deve uniformarsi alle prescrizioni in essa contenute ed in ogni caso e' sempre tenuto a formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali senza alterare la sezione della strada, ne' il suo piano viabile. Le nuove diramazioni devono, per un tratto di almeno trenta metri, essere costruite con materiale di buona consistenza e sempre mantenute senza fango.

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