Regio decreto 1740/1933
Art. 45 — Targhe - Verifiche
Art. 45. Targhe - Verifiche. I veicoli a trazione animale si distinguono nelle seguenti categorie: a) veicoli per trasporto di persone; b) veicoli per trasporto di merci; c) carri agricoli per i servizi di cui all'articolo 43. I proprietari di veicoli a trazione animale sono tenuti a farvi apporre, a seconda della categoria cui i veicoli appartengono, una targa metallica portante, in caratteri chiaramente visibili, il loro nome, cognome, o la denominazione della ditta, e il Comune di residenza. Tutti i veicoli a trazione animale destinati al trasporto di merci debbono altresi' recare, sulla stessa targa, l'indicazione del peso a vuoto e della portata. La portata ed il peso a vuoto e la larghezza dei cerchioni dei veicoli a trazione animale devono essere sottoposti, sotto la vigilanza del Prefetto, alla verifica da parte del comune di residenza del proprietario, che munisce di apposito contrassegno la targa prescritta dal precedente capoverso. A tal fine l'interessato corrispondera' la tassa di lire due. La targa va rinnovata quando occorra variare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non sono piu' chiaramente leggibili. La inosservanza di tali disposizioni e' punita con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento. I proprietari dei veicoli trovati a circolare con peso superiore a quello indicato nella targa ed i proprietari dei veicoli recanti la targa con la denominazione di carri agricoli, che siano trovati a circolare su strade pubbliche, per trasporti diversi da quelli indicati nel terzo capoverso dell'articolo 43, con cerchioni di larghezza inferiore a quella normale sono puniti con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento. Nei regolamenti municipali possono essere stabilite disposizioni speciali per le targhe dei veicoli a trazione animale in servizio pubblico, ovvero di Enti o di Amministrazioni pubbliche e per i veicoli trascinati a braccia. E obbligo dei Comuni di istituire un registro matricolare di veicoli a trazione animale appartenenti a persone che risiedono nel comune.
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