Regio decreto 1740/1933
Art. 44 — Misurazione e forma dci cerchioni
Art. 44. Misurazione e forma dci cerchioni. La larghezza dei cerchioni di cui all'articolo precedente deve essere misurata secondo la sezione retta parallela all'asse della ruota escludendo l'arrotondamento degli spigoli in quanto esso superi mezzo centimetro per parte. E' proibito di fissare i cerchioni ai quarti o gavelli delle ruote con chiodi a testa sporgente dalla superficie del cerchione. La superficie dei cerchioni deve essere liscia e cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuita' in qualunque senso. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento.
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