Regio decreto 1740/1933
Art. 34 — Sanzioni per il caso di investimento
Art. 34. Sanzioni per il caso di investimento. Senza pregiudizio delle pene stabilite nel Codice penale il conducente che in caso di investimento di persona siasi dato alla fuga, ovvero abbia abbandonata senza soccorso la persona investita, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire tremila o con l'arresto fino a sei mesi, ovvero con entrambe le pene. Qualora l'investimento abbia prodotto la morte o lesioni alla persona investita, le pene comminate dal Codice penale non possono essere inferiori alla meta' del massimo. Nei casi indicati nelle precedenti disposizioni e' disposto il ritiro delle patenti a condurre autoveicoli per un tempo non inferiore a due mesi. Se si tratti di persona che eserciti la professione di conducente per la quale sia richiesta una speciale licenza, questa e' pure ritirata per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi. Il conducente si fermi ed occorrendo presti soccorso alla persona investita non e' soggetto all'arresto preventivo stabilito dalle vigenti leggi per il caso di flagranza di reato e le pene da infliggere a norma del Codice penale potranno essere ridotte di un terzo.
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