Regio decreto 1740/1933
Art. 33 — Obblighi dei conducenti verso i funzionari, ufficiali ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle …
Art. 33. Obblighi dei conducenti verso i funzionari, ufficiali ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Chiunque circoli sulle vie ed aree pubbliche e' tenuto a fermarsi a qualsiasi richiesta degli agenti cui spetta di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto, quando essi siano in uniforme od almeno muniti di berretto uniforme o di altro distintivo o segno che sara' stabilito dal Ministro per l'Interno di concerto coi Ministri interessati, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Inoltre i conducenti sono tenuti ad esibire, a qualunque funzionario, ufficiale od agente che ne faccia richiesta, la licenza di circolazione, i certificati di abilitazione, le patenti e qualsiasi altro documento del quale debbano essere in possesso a norma del presente decreto e dei regolamenti comunali. L'invito a fermarsi e' fatto con la voce, col segno della mano o, se l'agente sia in borghese, con l'uso del distintivo menzionato iella precedente disposizione. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento. Quando il conducente si sia rifiutato di esibire i documenti di cui e' menzione nel presente articolo, e' inoltre disposto il ritiro dei certificati o della patente per un tempo corrispondente alla pena inflitta se fosse convertita in una pena restrittiva della liberta', personale, ed in ogni caso non inferiore ad un mese.
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