Regio decreto 1740/1933
Art. 24 — Fermate ed ingombri sul suolo stradale
Art. 24. Fermate ed ingombri sul suolo stradale. Nessuno puo' recare in qualsiasi modo impedimento alla libera circolazione ed alla materiale sicurezza del transito. Gli Enti cui le strade appartengono possono vietare o limitare, in determinati spazi, la sosta dei veicoli e degli animali che avvenga senza giustificato motivo ed oltre il tempo occorrente. E' proibita ogni fermata quando la strada sia cosi angusta che la meta' di essa non basti al passaggio dei veicoli, tranne nei casi di caduta del carico, di guasto che sia indispensabile riparare sul posto, o di altro evento di forza maggiore. Nelle fermate necessarie, i veicoli e gli animali devono essere collocati sulla destra in modo da lasciare libera al transito la maggior parte possibile della larghezza della strada senza impedire l'accesso alle altre vie ed alle proprieta' laterali. Nei casi di sosta i veicoli e gli animali non potranno essere lasciati dai loro conducenti neppure per breve tempo senza che costoro abbiano preso le opportune cautele per prevenire qualsiasi accidente. Nel caso di ingombro del suolo stradale per guasto di un veicolo o per caduta totale o parziale del carico, il conducente deve provvedere sollecitamente a rendere libero il passaggio, e, quando non possa farlo, deve adottare le opportune cautele per la sicurezza del transito, compresa, la segnalazione luminosa dell'ostacolo durante la notte. Inoltre il conducente o persona incaricata, sotto la sua responsabilita', deve rimanere sul posto fino a quando non sia tolto l'ingombro e reso libero il passaggio. E fatto altresi' divieto di fermarsi sulla zona stradale occupata dalla sede tramviaria o di farvi sostare veicoli od animali in modo da impedire o ritardare la circolazione tramviaria. Ogni conducente di veicoli o di animali all'avvicinarsi di in fine di una vettura tranviaria deve liberare completamente il binario e scostarsene in modo da rendere libera tutta la larghezza necessaria per il passaggio dei veicoli del treno o della tranvia. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo e punito con l'ammenda da lire venticinque a lire cento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1740/1933 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.