Regio decreto 1740/1933
Art. 23 — Liberta' di circolazione
Art. 23. Liberta' di circolazione. La circolazione sulle strade di uso pubblico e sulle aree ad esse equiparate e' libera, salva l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e nei regolamenti che i Comuni sono autorizzati ad emanare. Per la circolazione sulle autostrade possono essere emanate speciali norme con Regio decreto su proposta dei Ministri per i Lavori Pubblici e per le Comunicazioni. Per le violazioni delle norme contenute nello stesso Regio decreto puo' essere comminata la pena dell'ammenda fino a lire mille, la quale si applica, qualora l'atto non costituisca reato piu' grave a termini del presente decreto o del Codice penale. Per gravi motivi di sicurezza pubblica e per la tutela del patrimonio stradale il Prefetto ha facolta' di sospendere temporaneamente sulle strade o su determinati tratti di esse la circolazione. Per esigenze di incolumita' pubblica, o per la tutela dell'integrita' del patrimonio stradale del Comune e di quella delle strade vicinali di uso pubblico, anche il Podesta' puo' emanare simili disposizioni e limitare la circolazione di tutti i veicoli o di determinate categorie di essi, salvo per i tratti costituenti traverse interne di strade statali o provinciali, per i quali la competenza e' riservata al Prefetto. In tutti i casi deve essere data, immediatamente, notizia al pubblico mediante l'apposizione dei cartelli indicatori di cui all'articolo 27 del presente decreto. Il Podesta', per i' provvedimenti di sua competenza, ne ferisce al Prefetto, il quale, su ricorso degli interessati od anche d'ufficio, puo' revocare la sospensione. Per la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e nocive debbono osservarsi le speciali disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno. E obbligatoria per i Comuni l'apposizione dei cartelli o inscrizioni murali, facilmente visibili, indicanti il nome dell'abitato (Comune o frazione) attraversato dalla strada.
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